Art. 1

In vigore dal 18 apr 1867
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la Legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari; Visto il Nostro Decreto del 22 dicembre 1861, che approva il Regolamento per l'esecuzione della Legge precitata; Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il numero e la larghezza delle zone soggette a servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Genova, vengono determinate entro i limiti stabiliti dalla Legge succitata dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 13 marzo 1867. VITTORIO EMANUELE. Registrato alla Corte dei conti addì 23 marzo 1867 Reg. 39 Atti del Governo a c. 193. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli RICASOLI. E. CUGIA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-03-13;1881#art-1

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Art. 1 Regio Decreto con cui sono determinati il numero e le zone soggette a servitu' militare da applicarsi alle proprieta' fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Genova. — Testo vigente | Portale Normativo