Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-02-20;3544#art-1

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Art. 1 Col quale si stabilisce, nulla essere innovato, per effetto del Decreto 14 dicembre 1865, n° 2637, alla circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali nelle Provincie Toscane e alla loro divisione in sezioni. — Testo vigente | Portale Normativo