Art. 6 Col quale si provvede alla rettificazione, nelle Provincie di Piemonte e di Liguria, delle rendite dei terreni gia' accertate pel reparto dell'imposta fondiaria del 1865, applicandone l'effetto anche all'imposta del 1866, con liquidazione del compenso sui ruoli del 1867. — Testo vigente | Portale Normativo