Art. 2
In vigore dal 12 feb 1867
Fino alla costituzione della novella amministrazione del comune di Pieve Porto Morone, cui si provvederà a cura del prefetto della provincia nei modi di legge, gli attuali due Consigli comunali continueranno ad esercitare rispettivamente le loro funzioni, curando però di non vincolare l'azione della futura rappresentanza.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze, addì 30 dicembre 1866.
VITTORIO EMANUELE.
Ricasoli.
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