Art. 1
In vigore dal 31 gen 1867
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Visto l'art. 14 della Legge comunale e provinciale dè 20 marzo 1865;
Visto la deliberazione del Consiglio provinciale di Ascoli-Piceno in data 20 aprile scorso, quella di Rocca Fluvione in data 24 giugno, e le altre dei Comuni di Roccarconile ed Osoli in data 19 e 23 agosto successivo;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I Comuni di Osoli e di Roccarconile sono soppressi ed aggregati a quello di Rocca del Fluvione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-12-23;3436#art-1