Art. 1

In vigore dal 31 gen 1867
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Ministro dell'Interno; Visto l'art. 14 della Legge comunale e provinciale dè 20 marzo 1865; Visto la deliberazione del Consiglio provinciale di Ascoli-Piceno in data 20 aprile scorso, quella di Rocca Fluvione in data 24 giugno, e le altre dei Comuni di Roccarconile ed Osoli in data 19 e 23 agosto successivo; Abbiamo decretato e decretiamo: . I Comuni di Osoli e di Roccarconile sono soppressi ed aggregati a quello di Rocca del Fluvione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-12-23;3436#art-1

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