Art. 1 Che manda a pubblicare nelle Provincie della Venezia ed in quella di Mantova la Legge 25 maggio 1852, n° 1376, sullo stato degli Ufficiali, e la Legge 4 dicembre 1858, n° 3092, sull'avanzamento nell'armata di mare. — Testo vigente | Portale Normativo