Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-12-09;3486#art-4

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Art. 4 Col quale il Personale addetto al servizio tecnico delle Costruzioni navali della Marina militare formera' un Corpo militare colla denominazione di Corpo del Genio Navale, e constera' del numero e dei gradi indicati dalla Tabella annessa al presente. — Testo vigente | Portale Normativo