Art. 2

In vigore dal 14 gen 1867
Nel più breve termine possibile si procederà alla elezione dei nuovi Consigli comunali di Brugherio e Cologno in base alle liste amministrative debitamente approvate e riformate, per quanto concerne il novello Comune, secondo il prescritto dell'art. 17, alinea 2 della Legge sovracitata, ed intanto le attuali Rappresentanze comunali di Monza, Cassina Baraggia, S. Damiano, Moncucco e Cologno continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, senza però vincolare l'azione dei futuri Consigli. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze, addì 9 dicembre 1866. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 20 dicembre 1866 Reg.° 58 Atti del Governo a c. 157. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti. Ricasoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-12-09;3395#art-2

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