Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-12-09;3365#art-2

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Art. 2 Col quale i Commissari del Re instituiti coi Regio Decreto 18 luglio 1866, n° 3064, cessano dal loro Ufficio, e le attribuzioni ai medesimi demandate saranno esercitate dai Prefetti che vengono instituiti. — Testo vigente | Portale Normativo