Art. 2
In vigore dal 3 gen 1867
Prima della scadenza dell'anno corrente, si provvederà alla ricostituzione dei Consigli comunali di Camposanto e Bomporto, tenendo calcolo dell'avvenuta modificazione territoriale, e riformando specialmente le liste elettorali del Comune di Bomporto, giusta il censo elettorale stabilito dall'art. 17, 2° capoverso della Legge sovracitata, ed intanto le attuali Amministrazioni continueranno a compiere le loro attribuzioni, senza però prendere deliberazioni sovra oggetti che possono vincolare l'azione dei nuovi Consigli comunali.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 22 novembre 1866.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 10 dicembre 1866
Reg.° 38 Atti del Governo a c. 100. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti.
Ricasoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-11-22;3360#art-2