Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-11-04;3301#art-4

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Art. 4 Col quale gli Impiegati civili di nazionalita' italiana, privati del loro impiego per cause politiche relative alla liberta' ed indipendenza italiana sotto il Governo austriaco, sono reintegrati nei loro gradi, all'effetto di poter essere ammessi alla competente pensione, se avessero continuato i loro servigi. — Testo vigente | Portale Normativo