Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-10-25;3343#art-2

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Art. 2 Col quale sono estese a tutti gli Impiegati e Funzionari civili dello Stato le disposizioni contenute negli articoli 208, 209 e 210 della Legge 6 dicembre 1865, n° 2626, riguardanti gli Impiegati dell'Ordine giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo