Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-10-06;3261#art-1

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Art. 1 Col quale e' stabilita la ferma di otto anni per gli uomini provenienti dalla leva sui nati nel 1846 ammessi nell'Arma dei Carabinieri Reali, e per gli individui arruolatisi o che si arruoleranno nell'Arma stessa. — Testo vigente | Portale Normativo