Art. 3

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-09-29;3235#art-3

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Art. 3 Col quale e' protratto il termine stabilito dai Reali Decreti 28 luglio, 4 agosto, e 22 settembre 1866 per quei Comuni o Consorzi e per quelle Provincie che non abbiano assunto o fatto assumere il rispettivo ammontare del Prestito Nazionale. — Testo vigente | Portale Normativo