Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-09-12;3208#art-2

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Art. 2 Col quale nelle Provincie Venete liberate dalla occupazione Austriaca, i conti preventivi e consuntivi delle Citta' Regie, e di quelle aventi una Congregazione Municipale, saranno fino a nuove disposizioni approvati come quelli delle altre Comuni dalle rispettive Congregazioni Provinciali. — Testo vigente | Portale Normativo