Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-09-08;3205#art-1

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Art. 1 Col quale sono autorizzate sul bilancio passivo del Ministero della Guerra pel 1866 le maggiori spese rilevanti a lire centonovantadue milioni centoduemila e cinquecento. — Testo vigente | Portale Normativo