Art. 1 Col quale sono esentati dalla tassa di registro gli atti stipulati nel mese di settembre 1866 nell'interesse dei Comuni, dei Consorzi e delle Provincie allo scopo di eseguire o di assicurare il pagamento delle parti del prestito nazionale assunte o fatte per loro assumere dai detti enti morali. — Testo vigente | Portale Normativo