Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-08-29;3171#art-1

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Art. 1 Col quale sono esentati dalla tassa di registro gli atti stipulati nel mese di settembre 1866 nell'interesse dei Comuni, dei Consorzi e delle Provincie allo scopo di eseguire o di assicurare il pagamento delle parti del prestito nazionale assunte o fatte per loro assumere dai detti enti morali. — Testo vigente | Portale Normativo