Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1866-08-15;3161#art-1

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Art. 1 Col quale sono ridotte le multe incorse dai contribuenti alla imposta di ricchezza mobile del 1865, all'imposta sui fabbricati del 1866, ed all'imposta sui terreni del 1865. — Testo vigente | Portale Normativo