Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-08-02;3103#art-1

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Art. 1 Col quale i Luogotenenti Generali che abbiano comandato in Capo le Armi di Artiglieria o del Genio durante una campagna in un Esercito combattente composto di piu' Corpi d'Armata possono aspirare al grado ed alla dignita' di Generale d'Armata. — Testo vigente | Portale Normativo