Art. 1 Col quale i Luogotenenti Generali che abbiano comandato in Capo le Armi di Artiglieria o del Genio durante una campagna in un Esercito combattente composto di piu' Corpi d'Armata possono aspirare al grado ed alla dignita' di Generale d'Armata. — Testo vigente | Portale Normativo