Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-18;3091#art-2

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Art. 2 Col quale e' autorizzata l'entrata straordinaria nel Bilancio attivo del Ministero delle Finanze pel 1866 della somma di 20 milioni di lire, e la spesa straordinaria nel Bilancio passivo del Ministero stesso di lire 9,012,000 per la fabbricazione e distribuzione delle nuove monete nelle Provincie del Regno. — Testo vigente | Portale Normativo