Art. 2 Col quale e' autorizzata l'entrata straordinaria nel Bilancio attivo del Ministero delle Finanze pel 1866 della somma di 20 milioni di lire, e la spesa straordinaria nel Bilancio passivo del Ministero stesso di lire 9,012,000 per la fabbricazione e distribuzione delle nuove monete nelle Provincie del Regno. — Testo vigente | Portale Normativo