Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3042#art-2

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Art. 2 Con cui gli Uffiziali del Corpo di Commissariato della Marina, fino al grado di Sotto-Commissario di 3ª classe, sono autorizzati a ricevere ed autenticare i contratti e gli atti interessanti l'Amministrazione marittima. — Testo vigente | Portale Normativo