Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1866-06-20;3000#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Con cui si estendono a tutti gli individui ammessi al servizio temporaneo nella Regia Marina, ed alle loro famiglie, le disposizioni delle Leggi sulle pensioni relative ai militari feriti o morti per ragioni di servizio. — Testo vigente | Portale Normativo