Art. 2 Che stabilisce che a lutto giugno 1866 le cedole del Consolidato 5 p. % al latore scadenti il 1° luglio successivo saranno ricevute come denaro contante in pagamento di imposte e di altri debiti verso lo Stato; e che il pagamento del semestre interessi delle rendite nominative sara' effettuato a cominciare dal 10 giugno 1866, dalle Casse del Debito Pubblico e dalle Tesorerie provinciali. — Testo vigente | Portale Normativo