Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1866-05-19;2915#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Che stabilisce che a lutto giugno 1866 le cedole del Consolidato 5 p. % al latore scadenti il 1° luglio successivo saranno ricevute come denaro contante in pagamento di imposte e di altri debiti verso lo Stato; e che il pagamento del semestre interessi delle rendite nominative sara' effettuato a cominciare dal 10 giugno 1866, dalle Casse del Debito Pubblico e dalle Tesorerie provinciali. — Testo vigente | Portale Normativo