Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-05-17;2930#art-4

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Art. 4 Con cui gli Allievi del 2° anno di corso della R. Militare Accademia possono in via eccezionale essere promossi al grado di Sottotenente nell'Arma di fanteria. — Testo vigente | Portale Normativo