Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-05-17;2909#art-2

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Art. 2 Col quale sono modificati gli obblighi della Banca Toscana di credito per l'industria e pel commercio d'Italia, ed e' esteso ai biglietti della Banca stessa il disposto del Regio Decreto 6 maggio 1866, n° 2877. — Testo vigente | Portale Normativo