Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-05-01;2873#art-4

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Art. 4 Concernente la somma di duecento cinquanta milioni di lire che la Banca Nazionale (nel Regno d'Italia) dara' a mutuo al Tesoro dello Stato, ed altre disposizioni concernenti la Banca stessa, il Banco di Napoli, di Sicilia, la Banca Nazionale Toscana, e la Banca Toscana di Credito per l'Industria ed il Commercio d'Italia. — Testo vigente | Portale Normativo