Art. 1

In vigore dal 7 giu 1866
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 27 del Regio Decreto 3 novembre 1861, n° 302; Visti i pareri del Consiglio di Stato in data 10 luglio 1865, e 12 marzo 1866; Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Articolo unico. È approvato l'atto 16 febbraio 1866, a rogito del Notaio Spighi in Firenze, portante concessione al Municipio di Pistoia del terreno occorrente per la costruzione di un tiro al bersaglio per uso della Truppa ivi di presidio, e della Guardia Nazionale, nella superficie ed alle condizioni in detto atto specificate. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 2 aprile 1866. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 5 maggio 1866 Reg° 35 Atti del Governo a c. 195. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. A. Scialoja. Chiaves.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-04-02;1739#art-1

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Art. 1 Che approva l'atto di concessione al Municipio di Pistoia del terreno occorrente per la costruzione di un tiro al bersaglio per uso della Truppa di presidio, e della Guardia Nazionale. — Testo vigente | Portale Normativo