Art. 1
In vigore dal 7 giu 1866
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 27 del Regio Decreto 3 novembre 1861, n° 302;
Visti i pareri del Consiglio di Stato in data 10 luglio 1865, e 12 marzo 1866;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Articolo unico.
È approvato l'atto 16 febbraio 1866, a rogito del Notaio Spighi in Firenze, portante concessione al Municipio di Pistoia del terreno occorrente per la costruzione di un tiro al bersaglio per uso della Truppa ivi di presidio, e della Guardia Nazionale, nella superficie ed alle condizioni in detto atto specificate.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino addì 2 aprile 1866.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 5 maggio 1866
Reg° 35 Atti del Governo a c. 195. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
A. Scialoja.
Chiaves.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-04-02;1739#art-1