Art. 1
In vigore dal 23 feb 1866
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;
Visto l'art. 15, alinea, e 176 della nuova Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865;
Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Castelnuovo nè Monti e Pieve S. Vincenzo in data 19 e 21 aprile 1862, e quelle del Consiglio provinciale di Reggio nell'Emilia in data 18 settembre 1860 e 9 settembre 1861;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La borgata Nigone cessa di far parte del Comune di Castelnuovo nè Monti e viene aggregata a quello di Pieve S. Vincenzo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-01-13;2765#art-1