Art. 1

In vigore dal 12 feb 1866
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 15 della Legge comunale e provinciale dè 20 marzo 1865; Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Alcara in data 25 maggio 1862, e quella del Consiglio provinciale di Messina in data 16 novembre 1863; Sulla proposizione del Nostro Ministro dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Gli ex-feudi Botti e Mangalaviti, cessando di appartenere al Comune di Longi, passeranno a far parte del Comune di Alcara. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addi 30 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE. Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1866 Reg.° 35 Atti del Governo a c. 41. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli CORTESE. CHIAVES.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-30;2742#art-1

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Art. 1 Col quale gli ex-feudi di Botti e Mangalaviti passano a far parte del Comune di Alcara. — Testo vigente | Portale Normativo