Art. 1
In vigore dal 12 feb 1866
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 15 della Legge comunale e provinciale dè 20 marzo 1865;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Alcara in data 25 maggio 1862, e quella del Consiglio provinciale di Messina in data 16 novembre 1863;
Sulla proposizione del Nostro Ministro dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Gli ex-feudi Botti e Mangalaviti, cessando di appartenere al Comune di Longi, passeranno a far parte del Comune di Alcara.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addi 30 dicembre 1865.
VITTORIO EMANUELE.
Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1866
Reg.° 35 Atti del Governo a c. 41. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli CORTESE.
CHIAVES.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-30;2742#art-1