Art. 1

In vigore dal 12 feb 1866
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 13 della Legge dè 20 marzo 15 su l'Amministrazione Comunale e provinciale; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Bagnarolo in data 5 novembre 1861, del Consiglio comuna di Pieve Delmona in data 22 maggio 1862, e del Consiglio provinciale di Cremona in data 2 settembre 1862. Sulla proposizione del Nostro Ministro dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il Comune di Bagnarolo, cessando di avere separata esistenza, passa a far parte del Comune di Pieve Delmona, giusta le suaccennate deliberazioni. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze acidi 30 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE. Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1866 Reg.° 35 Atti del Governo a c. 53. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli CORTESE. CHIAVES.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-30;2739#art-1

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Art. 1 Per l'unione del Comune di Bagnarola a quello di Pieve Delmona. — Testo vigente | Portale Normativo