Art. 1

In vigore dal 6 feb 1866
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la Legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari; Visto il Decreto 22 dicembre 1861 portante l'approvazione del Regolamento per l'esecuzione della Legge succitata; Sulla proposta del Ministro della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Articolo unico. Il numero e la larghezza delle zone di servitù militari, dipendenti dal forte di Vinadio, vengono determinate entro i limiti stabiliti dalla Legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 11 gennaio 1866 Reg.° 35 Atti del Governo a c. 17. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Cortese. A.Petitti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-30;1709#art-1

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Art. 1 Che determina il numero e la larghezza delle zone di servitu' militari dipendenti dal forte di Vinadio. — Testo vigente | Portale Normativo