Art. 1
In vigore dal 4 gen 1866
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la Legge del 2 aprile 1865 n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato:
a pubblicare il Codice di procedura civile, e ad estendere a tutto il Regno il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, e la Legge dell'ordinamento giudiziario del 13 novembre 4859 colle modificazioni indicate nella stessa Legge 2 aprile 1865, e con quelle altre che avesse riconosciute necessarie;
e a fare tutte le disposizioni necessarie per la completa attuazione dei Codici e della Legge suddetti;
Visti i Nostri Decreti del 25 giugno, 26 novembre e 6 dicembre 1865, numeri 2366, 2598 e 2626; coi quali si mandarono a pubblicare il Codice di procedura civile, il Codice di procedura penale, e la Legge dell'ordinamento giudiziario, da avere esecuzione in tutto il Regno, a cominciare dal 1.° gennaio 1866.
Udito d Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti:
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvato l'annesso regolamento generale giudiziario, visto d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli per l'esecuzione del Codice di procedura civile, del Codice di procedura penale, e della Legge dell'ordinamento giudiziario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-rd-1