RegolamentoCapo III

Art. 383

In vigore dal 29 ott 1912
Regolamento- ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 5 OTTOBRE 1913, N. 1177

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-383

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Art. 383 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo