RegolamentoCapo I

Art. 367

In vigore dal 29 ott 1913
Regolamento- IL REGIO DECRETO 5 OTTOBRE 1913, N. 1177 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-367

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 367 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo