Art. 1
In vigore dal 13 gen 1866
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;
Visto l'art. 14 della nuova Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale 20 marzo 1865;
Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Monteacuto, Montecalvo, Quintodecimo, S. Maria del Tronto ed Acquasanta in data 21 giugno, 9 agosto, 15 giugno, 17 agosto, 19 aprile 1863, e 6 marzo ultimo, nonché quella del Consiglio provinciale di Ascoli-Piceno in data 1.° novembre 1863;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
A partire dal 1.° gennaio 1866 i Comuni di Monteacuto, Montecalvo, Quintodecimo, S. Maria del Tronto sono soppressi ed aggregati a quello di Acquasanta, ritenute per quanto riflette il Comune di S.
Maria, le condizioni apposte nella deliberazione 6 marzo ultimo.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze li 10 dicembre 1865.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1865
Reg.° 34 Atti del Governo a c. 140. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Cortese.
Natoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-10;2676#art-1