Art. 1

In vigore dal 13 gen 1866
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 13 della Legge comunale e provinciale dè 20 marzo 1865; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Ripaberarda in data dè 30 agosto 1863, del Consiglio comunale di Castignano in data dè 9 luglio 1863 e del Consiglio provinciale dì Ascoli-Piceno in data dè 13 marzo 1863; Sulla proposizione del Nostro Ministro dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Dal 1.° gennaio 1866 il Comune di Ripaberarda sarà soppresso ed aggregato al Comune di Castignano. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1865 Reg.° 34 Atti del Governo a c. 141. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Cortese. Natoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-10;2669#art-1

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Art. 1 Con cui e' soppresso il Comune di Ripaberarda. — Testo vigente | Portale Normativo