Art. 1

In vigore dal 19 nov 1865
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la Legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari; Visto il Nostro Decreto 22 dicembre 1861 portante l'approvazione del Regolamento per l'esecuzione della Legge precitata; Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Articolo unico. Il numero e la larghezza delle zone da sottoporsi a servitù militare da applicarsi attorno al magazzino a polvere fuori Porta Terralunga nella piazza di Brescia vengono determinate entro i limiti stabiliti dalla Legge succitata dal piano annesso al presente, firmato di Nostro ordine dal Ministro della Guerra. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 19 ottobre 1865. VITTORIO EMANUELE. Registrato alla Corte dei conti addì 25 ottobre 1865 Reg.° 34 Atti del Governo a c. 30. Crodara-Visconti. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli CORTESE. PETITTI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-10-19;1692#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che determina il numero e la larghezza delle zone da sottoporsi a servitu' militari da applicarsi attorno al magazzino a polvere fuori Porta Terralunga in Brescia. — Testo vigente | Portale Normativo