Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-10-08;2541#art-4

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Art. 4 Approvativo della Convenzione colla quale il Banco di Napoli, il Monte de' Paschi di Siena, e la Cassa Centrale di Risparmio in Milano assumono l'esercizio del Credito fondiario nelle Provincie continentali del Regno. — Testo vigente | Portale Normativo