Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-09-18;2499#art-2

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Art. 2 Con cui la Scuola Militare di Fanteria e la Scuola Militare di Cavalleria sono riunite in un solo Istituto che assume il nome di Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria. — Testo vigente | Portale Normativo