Art. 1
In vigore dal 23 ott 1865
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 11 della Legge 25 giugno 1865, n.° 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È dichiarata opera di pubblica utilità la formazione di un Campo d'istruzione militare sulle Brughiere di Somma e di Vergiate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-09-18;1673#art-1