Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-09-03;2490#art-1

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Art. 1 che vieta l'ammessione alle Scuole di applicazione per gl'Ingegneri, di coloro che non hanno compiuti gli studi e superati tutti gli esami del corso universitario che apre l'adito alle Scuole stesse. — Testo vigente | Portale Normativo