Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-08-24;2497#art-1

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Art. 1 Che stabilisce a chi possano affidarsi le attribuzioni di cui all'art. 26 del Regolamento sul contenzioso amministrativo nel caso di mancanza del Giudice ivi contemplato. — Testo vigente | Portale Normativo