Art. 1
In vigore dal 13 ago 1865
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l' della Legge 27 aprile 1865, n.° 2255, col quale venne approvata l'ampliazione del territorio della Città di Firenze secondo che fu stabilito d'accordo in via di massima tra i Comuni interessati, salvo le modifiche che, nel determinare sopra luogo la delimitazione, i Comuni stessi avessero credute necessarie;
Veduto l' della citata Legge, col quale è data facoltà al Governo del Re di comporre le parti residue di detti Comuni, secondo il voto espresso dal Consiglio compartimentale di Firenze nella sua adunanza del 20 febbraio 1865;
Veduto il voto medesimo;
Veduti i concordati stipulati tra i legittimi rappresentanti dei Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Galluzzo, Legnaia, Fiesole, Pellegrino da Careggi, Rovezzano li 3 e 5 luglio corrente, coi quali si convenne di stabilire i nuovi confini territoriali in base al progetto compilato dagli Ingegneri Petrini, Possenti, Biscardi e Bracci il 29 maggio 1865;
Vedute le deliberazioni emesse dalle Rappresentanze comunali di Firenze, Bagno a Ripoli e Pellegrino da Careggi nelle loro sedute delli 6, 11 e 14 andante mese, colle quali hanno ratificato i detti concordati;
Ritenuto che gli altri Comuni non hanno emesso alcuna deliberazione dentro il termine prefisso, e perciò voglionsi ritenere come assenzienti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I nuovi confini territoriali della Città di Firenze sono quelli tracciati sul piano compilato dagli Ingegneri Petrini, Possenti, Biscardi e Bracci il 29 maggio 1865, il quale sarà vidimato d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno ed unito al presente Decreto per farne parte integrante.
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Nota redazionale
Il testo delle premesse è riportato già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 30/7/1865, n. 187 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-07-26;2412#art-1