Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-07-10;2365#art-1

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Art. 1 Col quale e' dichiarato applicabile ai Comuni di Casellina, Torri e S. Casciano quello delli 11 giugno 1865 relativo al termine stabilito per la formazione delle liste elettorali in diversi Comuni circostanti alla Citta' di Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo