Art. 1

In vigore dal 27 lug 1865
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Ministro delle Finanze; Vista la Legge 13 novembre 1859, n.° 3747, ed il Regio Decreto 3 novembre 1861, n.° 302; Visto il favorevole parere emesso dal Consiglio di Stato in sua adunanza del 13 aprile 1865; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Articolo unico. È approvato l'istromento in data 11 gennaio 1865 a rogito Berta, con cui le Finanze dello Stato aggiudicatarie di una parte del Salto già demaniale di Minutadas in territorio di Monteleone, Circondario di Alghero, espropriata al primo acquisitore sig. Ingegnere Lodovico Frapolli, ne cedettero la proprietà ad una Società rappresentata dal signor Pischedda Giovanni Antonio, del fu Antioco di Bosa, per il prezzo di lire cento settantatrè mila duecento ventidue, centesimi trentacinque ed accessori, sotto deduzione di lire trentatrè mila trecento quattordici, centesimi ottantaquattro, già pagate dal Frapolli debitore escusso. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, aia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 15 giugno 1865. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 26 giugno 1865 Reg.° 55 Atti dei Governo a e. 354. Crodara-Visconti. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli VACCA. QUINTINO SELLA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-06-15;1639#art-1

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Art. 1 Che approva un contratto di cessione di una parte del Salto di Minutadas nel territorio di Monteleone in Sardegna. — Testo vigente | Portale Normativo