Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-06-18;1825#art-4

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Art. 4 Col quale e' autorizzata la vendita di beni demaniali pel valore complessivo di L. 29,250. 07. — Testo vigente | Portale Normativo