Art. 1
In vigore dal 13 lug 1864
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 2 del Decreto Granducale 20 febbraio 1852;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, d'accordo col Ministro della pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
I depositi dei trattati o convenzioni internazionali, e degli istromenti ed atti solenni interessanti le dinastie Medicea e Lorenese, ed il Governo cessato della Toscana, affidati alla custodia personale e responsabilità dell'Avvocato Regio, ora Direttore del Contenzioso finanziario di Firenze, saranno riuniti all'Archivio di Stato di questa città.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino addì 12 giugno 1864.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 25 giugno 1864
Reg.° 30 Atti del Governo a c. 2. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.
M. Minghetti.
M. Amari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-06-12;1812#art-1