Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-18;1689#art-1

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Art. 1 Ammette ad essere iscritti nell'albo degl'Ingegneri, Architetti e Periti Giudiziarii gli Ingegneri laureati in una delle scuole d'applicazione del Regno. — Testo vigente | Portale Normativo