Art. 1 Che autorizza i Comuni di Sicci e di Varazze a riscuotere in via d'esercizio i diritti di gabella; e quelli di Mongrando, S. Basilio e Burcei a sopperire al pagamento del loro canone gabellario, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette. — Testo vigente | Portale Normativo