Art. 3

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-01-31;1660#art-3

In sintesi

L'articolo 3 non contiene più un testo normativo precettivo in quanto risulta espressamente abrogato. La disposizione faceva parte di un provvedimento relativo alla Società anonima delle strade ferrate Livornesi e all'emissione di titoli obbligazionari. Attualmente la norma non produce più alcun effetto giuridico.

Perché esiste questa norma

La norma riguardava originariamente l'autorizzazione all'emissione di obbligazioni al portatore per la Società anonima delle strade ferrate Livornesi, ma è stata formalmente abrogata per eliminare disposizioni non più attive dall'ordinamento.

A chi si applica

A nessun soggetto, trattandosi di una disposizione interamente abrogata.

Esempio pratico

Un risparmiatore o una società che oggi consulti la norma per verificare la regolamentazione sull'emissione di titoli ferroviari storici constata che la disposizione è stata cancellata e non ha più valore legale.

Cosa è cambiato

Il D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 (art. 1, comma 1) ha abrogato integralmente il provvedimento.

Domande frequenti

L'articolo 3 è ancora in vigore?No, l'articolo è stato espressamente abrogato dal decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212.
A quale provvedimento apparteneva questo articolo?Apparteneva all'atto che autorizzava la Società anonima delle strade ferrate Livornesi a emettere una nuova serie di obbligazioni al portatore.
L'abrogazione riguarda solo l'articolo 3 o l'intero testo?L'intervento normativo del 2010 ha disposto l'abrogazione dell'intero provvedimento.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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