Art. 3
AbrogatoLe tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-01-31;1660#art-3
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L'articolo 3 non contiene più un testo normativo precettivo in quanto risulta espressamente abrogato. La disposizione faceva parte di un provvedimento relativo alla Società anonima delle strade ferrate Livornesi e all'emissione di titoli obbligazionari. Attualmente la norma non produce più alcun effetto giuridico.
La norma riguardava originariamente l'autorizzazione all'emissione di obbligazioni al portatore per la Società anonima delle strade ferrate Livornesi, ma è stata formalmente abrogata per eliminare disposizioni non più attive dall'ordinamento.
A nessun soggetto, trattandosi di una disposizione interamente abrogata.
Un risparmiatore o una società che oggi consulti la norma per verificare la regolamentazione sull'emissione di titoli ferroviari storici constata che la disposizione è stata cancellata e non ha più valore legale.
Il D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 (art. 1, comma 1) ha abrogato integralmente il provvedimento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.